Con il nuovo accordo prevista l’erogazione del premio di risultato
Lo scorso 30 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e le Associazioni datoriali artigiane della regione Veneto, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani che si è concluso con la sigla del nuovo CIRL per il settore metalmeccanici, orafi e odontotecnici dell’area Meccanica.
L’accordo integrativo regionale ha introdotto il Premio di Risultato Veneto legato all’incremento della produttività aziendale e previsto per gli anni di competenza 2025, 2026 e 2027, con erogazione rispettivamente nel 2026, 2027 e 2028. L’erogazione avviene in un’unica soluzione nel mese di ottobre dei rispettivi anni.
L’importo del PRV viene calcolato sulla base di 2 indicatori:
– volume d’affari Iva;
– numero medio dei lavoratori occupati nell’anno di riferimento rispetto all’anno precedente. Nel numero medio sono compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante mentre è escluso l’apprendistato duale. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e a tempo determinato, in somministrazione, gli assunti o cessati, sono conteggiati in proporzione all’orario o alla durata del rapporto di lavoro che deve essere superiore a 15 giorni di calendario nel mese.
L’accordo prevede la quantificazione dell’importo del premio per tutti i livelli come segue:
– 280,00 euro per l’anno di competenza 2025 con erogazione nel 2026;
– 300,00 euro per l’anno di competenza 2026 con erogazione nel 2027;
– 320,00 euro per l’anno di competenza 2027 con erogazione nel 2028.
Le condizioni per l’erogazione del premio di risultato dipende dal risultato della verifica degli indicatori che può essere:
– positivo, con entrambi i parametri incrementati rispetto al periodo di riferimento: l’azienda eroga il 100% del premio con possibilità di applicare il regime della tassazione agevolata;
– negativo, con entrambi i parametri in parità o inferiori rispetto al periodo di riferimento: l’azienda non eroga il PRV;
– positivo parzialmente, con un solo parametro incrementato: l’azienda eroga il PRV nella misura quantificata per il singolo parametro incrementato e si può applicare la tassazione agevolata;
– assente, se l’impresa non effettua la suddetta verifica dovrà erogare il PRV per intero e non potrà accedere alla tassazione agevolata né alla sua trasformazione in welfare.
L’accordo prevede la possibilità per i lavoratori di scegliere l’opzione welfare ossia di destinare l’importo totale o ridotto del PRV in beni e servizi di welfare. Questa opzione è resa disponibile nel mese di ottobre, e la scelta deve essere comunicata entro il 31 ottobre dello stesso anno.
Infine il PRV può rientrare nel regime agevolato, con applicazione dell’imposta sostitutiva, se rispetta i criteri della normativa sui premi di risultato.